STATUTO APS
Art. 1 – Denominazione

È costituita l’associazione, Ente del Terzo Settore (Ets), denominata Legambiente Circolo di Fornovo associazione
di promozione sociale.

Art. 2 – Sede

L’Associazione, ha sede a Riccò di Fornovo Taro (PR) in Via Pio La Torre 1/A.. L’eventuale variazione della sede e
della denominazione potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati e non richiederà
formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita
delibera dell’Assemblea ordinaria.
Ispira le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi di Legambiente che attraverso i propri livelli territoriali, ne
promuove l’attività e ne coordina l’iniziativa.
Il Circolo costituisce una base associativa territoriale di Legambiente con propria autonomia giuridica,
amministrativa e patrimoniale, aderisce all’Associazione Nazionale Legambiente iscritta al registro nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale e ne condivide le finalità statutarie utilizzandone la tessera nazionale quale
tessera sociale. A tal fine la denominazione dell’Associazione è integrata dalla parola “Legambiente”. Aderisce
altresì al Regionale Legambiente Emilia-Romagna.
La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 3 – Autonomia

L’Associazione è apartitica e aconfessionale ed opera in assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a
qualsiasi ente, associazione, potere pubblico o privato.

Art. 4 – Oggetto e finalità dell’Associazione

L’associazione viene costituita al fine di svolgere:
A) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
B) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

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anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo.
L’associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente
offrendo servizi a non soci, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali
avanzi, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell’associazione al fine di
migliorarne l’efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione stessa. Tutte le
attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi
finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.
L’associazione può svolgere le attività di cui sopra anche in favore dei familiari degli associati.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri
associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e
per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere
superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento degli associati.

Art. 5 – Strumenti

L’Associazione per raggiungere le finalità di cui all’articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione
e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di
pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale,
informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le
seguenti attività:
A) promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente naturale e i
beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni,
servizi di vigilanza sull’applicazione delle norme poste a tutela dell’ambiente e della salute; B) svolgere attività di
manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con
annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali; C) organizzare campi di
lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il

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disinquinamento di zone agricole ed industrializzate; D) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei
consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi; E) organizzare
riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di
comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all’estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti
organizzati; F) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute
umana. G) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli
scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri o
bibite;
H) promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei,
rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell’ottica del diritto/dovere del cittadino all’apprendere per tutto
l’arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all’educazione ambientale ed alla cittadinanza
attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile;
I) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione
civile;
L) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione
con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni
che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.
Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 6 – Soci

L’associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci
dell’Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di
socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall’Assemblea dei soci.

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La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà
sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione entro il termine di 10 giorni. In assenza di un provvedimento di
accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accettata.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi. L’interessato
potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni all’Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo
definitivo nella sua prima convocazione.

Art.7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti:
a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture,
dei servizi e delle prestazioni attuate dall’Associazione;
b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
c) il diritto di recedere dall’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali.
Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente
all’Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato
non può essere delegato da più di due soci.
La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
d) per espulsione.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Perdono la qualità di socio
per espulsione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell’associazione,

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delle norme statutarie e delle delibere dell’Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale, o ne
danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi.
Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea dei soci. I soci espulsi per morosità
potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all’interno del Circolo e incarichi di pari livello ricoperti all’interno di
partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l’incompatibilità tra cariche esecutive
territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione
territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta
venga avanzata dal Consiglio Direttivo del Circolo al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente con le
modalità di cui all’art 8 dello statuto nazionale di Legambiente.

Art. 8 – Organi associativi

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) Organo di controllo;
g) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).
Le cariche ricoperte nell’Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun
compenso.

Art.9 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è l’organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

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L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio,
per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima e
della seconda convocazione.
Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per
via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno con i
punti oggetto del dibattimento.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci,
mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del
voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea
ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l’elezione delle cariche sociali si
procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme
alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Le
delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono
l’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) discute ed approva il rendiconto economico-finanziario;
b) definisce il programma generale annuale di attività;
c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente. La revoca deve essere

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richiesta da almeno 1/3 dei soci e votata in Assemblea a maggioranza dei presenti;
d) elegge e revoca quando previsto l’Organo di controllo e l’Organo di Revisione (o Revisore Unico);
e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
dell’Associazione;
f) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali;
g) decide sull’espulsione dei soci ai sensi dell’art.7;
h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno;
i) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta
di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.
L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla
devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la
presenza di almeno due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Per lo scioglimento dell’Associazione e
devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei
soci.

Art.10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 4 anni e i suoi
componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta
mediante strumenti telematici.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno.

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È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei
documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a
maggioranza.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Pone in essere ogni atto
esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per
Statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
d) predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
e) presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione sulla gestione e il rendiconto
economico-finanziario dell’esercizio trascorso;
f) conferisce procure generali e speciali;
g) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
h) propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
i) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
j) ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
k) delibera in ordine all’esclusione dei soci;
l) determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
m) delibera sull’apertura di conti correnti sia bancari che postali.

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In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga
attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, il Presidente entro 30 giorni
indice l’Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.
Art.11 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica 4 anni
ed è eletto tra i soci.
È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di
nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e
amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con
procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza
sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non
ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti
sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con
delibera dell’Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare,
ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.
Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea e li trascrive
sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Art. 13 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il
rendiconto economico-finanziario dell’esercizio trascorso, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il
Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell’amministrazione finanziaria dell’associazione.

Art. 14 – Organo di Controllo

L’Assemblea dei soci, qualora l’associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all’art. 30 del Decreto
Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l’Assemblea

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deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente.
Entrambi devono essere iscritti nell’apposito registro dei revisori legali e possono essere sia soci che non soci.
Qualora l’Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due
supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente
devono essere iscritti nell’apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti negli albi
professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia.
In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l’art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di
decadenza. L’organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato
della revisione legale dei conti. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al
Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell’organo di controllo
possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,
possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.15 – Organo di Revisione Legale dei conti

L’Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017,
nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro; il revisore legale
può coincidere con l’organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell’organo di controllo
interno sia anche iscritto nell’apposito registro dei revisori legali. L’Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e
può essere rieletto. L’Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione
amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento

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agli stessi. L’Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
L’attività dell’Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso
Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 16 – Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell’Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di
organizzazione e gestione dell’Associazione. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto,
i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura
patrimoniale dell’Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
 le quote associative e i beni con esse acquistati;
 beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell’Associazione.
L’Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che
all’estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito scelto dal
Consiglio Direttivo.
L’esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto finanziario di cassa viene presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci per essere
approvato in sede di riunione ordinaria.
Il rendiconto deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata
indicazione dell’attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del
patrimonio dell’Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci
giorni che seguono l’Assemblea.

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In caso di superamento dei limiti imposti dalla norma il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un Bilancio
formato da stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario ed a predisporre il bilancio sociale.

Art. 17 – Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi
dell’art. 9 del presente Statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 18 – Fonti normative

Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla
legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO